Art. 275

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo II del presente titolo.

2. L’amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall’articolo 231, può essere disposta quando:

1) risultino gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività di direzione e di coordinamento per l’esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall’ISVAP;

2) una delle società del gruppo assicurativo sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell’amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonché quando sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l’equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.

3. L’amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive, salvo che sia prescritto un termine più breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno.

4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell’ISVAP, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell’amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione dell’ISVAP sentiti i cessati amministratori della società, l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.

6. I commissari straordinari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.


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