Art. 247

1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell’ISVAP nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e sono altresì riprodotti nel Bollettino.

2. L’ISVAP, qualora sia informato della liquidazione di un’impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, dall’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione è indicata l’autorità di vigilanza competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione è redatta in lingua italiana. I provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese di altri Stati membri sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell’ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato di origine.

3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari depositano in copia l’atto di nomina degli organi della liquidazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.


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