Art. 10

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’ISVAP in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.

2. I dipendenti dell’ISVAP, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell’ISVAP tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d’ufficio.

3. I dipendenti dell’ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali l’Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d’ufficio.

4. L’ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l’Ufficio italiano cambi (UIC), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l’ISVAP al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.

5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro delle attività produttive e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall’ISVAP, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

7. L’ISVAP, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l’AEAP e le altre autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell’Unione europea e le autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. L’ISVAP adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti

dalle disposizioni dell’Unione europea. Le informazioni ricevute dall’ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi senza il consenso dell’autorità che le ha fornite.

7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, l’ISVAP può concludere con l’AEAP e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; può, inoltre, ricorrere all’AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

8. Nell’ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l’ISVAP può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all’Unione europea.

9. L’ISVAP può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all’estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.


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