Articolo 271. Al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e […]
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Art. 272
Articolo 272. Le questioni relative all’intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a […]
Art. 273
Articolo 273. Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, ne ordina la […]
Art. 274
Articolo 274. Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la […]
Art. 274 bis
Articolo 274 bis. Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa […]
Art. 275
Articolo 275. Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine […]
Art. 276
Articolo 276. La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che […]
Art. 277
Articolo 277. Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il […]
Art. 278
Articolo 278. Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, […]
Art. 279
Articolo 279. Il collegio quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza. Il […]
Art. 280
Articolo 280. Con la sua ordinanza il collegio fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o […]
Art. 281
Articolo 281. Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d’ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sè di uno […]
Art. 282
Articolo 282. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. Articolo così sostituito dall’Articolo 33, L. 26 […]
Art. 283
Articolo 283. Il giudice d’appello su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi […]
Art. 284
Articolo 284. Articolo abrogato dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.