Art. 377 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 377. Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l’udienza o l’adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione.

Dell’udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima.

Articolo così sostituito dall’Articolo 65, L. 26 novembre 1990, n. 353.


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