Articolo 701. Articolo abrogato dall’Articolo 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
c.p.c. Codice Procedura Civile
Il testo online del codice italiano di procedura civile, riportato in articoli consultabili in ordine crescente per agevolare la lettura.
Art. 702
Articolo 702. Articolo abrogato dall’Articolo 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 703
Articolo 703. Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al pretore competente a norma […]
Art. 704
Articolo 704. Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta […]
Art. 705
Articolo 705. Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finchè il primo giudizio non sia definito e […]
Art. 706
Articolo 706. La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza […]
Art. 707
Articolo 707. I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente senza assistenza di difensore 1. Se il ricorrente non si […]
Art. 708
Articolo 708. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli. Se i coniugi si […]
Art. 709
Articolo 709. L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura […]
Art. 710
Articolo 710. Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti […]
Art. 711
Articolo 711. Nel caso di separazione consensuale previsto nell’articolo 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i […]
Art. 712
Articolo 712. La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona […]
Art. 713
Articolo 713. Il presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico ministero. Quando questi gliene fa richiesta, può con decreto […]
Art. 714
Articolo 714. All’udienza, il giudice istruttore, con l’intervento del pubblico ministero, procede all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando, sente il parere delle […]
Art. 715
Articolo 715. Se per legittimo impedimento l’interdicendo o l’inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l’intervento del […]