Articolo 271. Al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e […]
c.p.c. Codice Procedura Civile
Il testo online del codice italiano di procedura civile, riportato in articoli consultabili in ordine crescente per agevolare la lettura.
Art. 272
Articolo 272. Le questioni relative all’intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a […]
Art. 273
Articolo 273. Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, ne ordina la […]
Art. 274
Articolo 274. Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la […]
Art. 274 bis
Articolo 274 bis. Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa […]
Art. 275
Articolo 275. Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine […]
Art. 276
Articolo 276. La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che […]
Art. 277
Articolo 277. Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il […]
Art. 278
Articolo 278. Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, […]
Art. 279
Articolo 279. Il collegio quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza. Il […]
Art. 280
Articolo 280. Con la sua ordinanza il collegio fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o […]
Art. 281
Articolo 281. Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d’ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sè di uno […]
Art. 282
Articolo 282. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. Articolo così sostituito dall’Articolo 33, L. 26 […]
Art. 283
Articolo 283. Il giudice d’appello su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi […]
Art. 284
Articolo 284. Articolo abrogato dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.