Art. 271

Articolo 271. Al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e […]

 

Art. 272

Articolo 272. Le questioni relative all’intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a […]

 

Art. 273

Articolo 273. Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, ne ordina la […]

 

Art. 274

Articolo 274. Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la […]

 

Art. 274 bis

Articolo 274 bis. Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa […]

 

Art. 275

Articolo 275. Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine […]

 

Art. 276

Articolo 276. La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che […]

 

Art. 277

Articolo 277. Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il […]

 

Art. 278

Articolo 278. Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, […]

 

Art. 279

Articolo 279. Il collegio quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, pronuncia ordinanza. Il […]

 

Art. 280

Articolo 280. Con la sua ordinanza il collegio fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o […]

 

Art. 281

Articolo 281. Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d’ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sè di uno […]

 

Art. 282

Articolo 282. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. Articolo così sostituito dall’Articolo 33, L. 26 […]

 

Art. 283

Articolo 283. Il giudice d’appello su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi […]

 

Art. 284

Articolo 284. Articolo abrogato dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.