Art. 116 c.d.s. Codice della Strada

Articolo 116. Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli.

1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui provincia è compreso il comune di residenza del richiedente.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre indirizzare al prefetto apposita domanda da presentare al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.

3. La patente di guida conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento, può contenere le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale è tenuto a verificarne l’esattezza. Tale indicazione non vale comunque in nessun caso come autorizzazione all’esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A – Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;

B – Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;

C – Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D – Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E – Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categoria B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati in ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.

4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.

5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D anche se trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ovvero al trasporto di più di otto persone oltre il conducente.

6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che gi lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.

7. La validità della patente può essere estesa dalla prefettura del luogo di residenza, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi.

8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di et inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all’articolo 115, comma 1, lettera d), numero 3, i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, i titolari di patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non può essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro idoneità allo svolgimento di tale attività.

9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d’esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche, della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.

11. Il titolare di patente di guida deve, nel termine di trenta giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune, esibendo la patente per farvi annotare il mutamento. Il mutamento stesso vi verrà annotato subito.

12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida o del certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.

13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’arresto da tre a dodici mesi e con l’ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000; la stessa pena si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice.

14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all’articolo 121, guida senza essere munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di cui all’articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13.

15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all’esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.

[16. Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il trasferimento nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.] (Comma abrogato con DPR 19/4/94 n. 575).

17. Le violazioni alle disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta e quelle alle disposizioni del comma 16 importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida; l’una e l’altra secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

18. Con sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 13, il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. Quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida eventualmente posseduta dal condannato per la durata della pena principale. L’autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme del codice di procedura penale.

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