Art. 207 c.p. Codice Penale

Articolo 207. Revoca delle misure di sicurezza personali. Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza (1).

L’articolo comprendeva un terzo comma abrogato dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, che precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1974, n. 110, aveva dichiarato illegittimo nella parte in cui attribuiva al Ministro di grazia e giustizia anzichè al giudice di sorveglianza il potere di revocare le misure di sicurezza.

(1)La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1974, n. 110, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non consente la revoca delle misure di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.


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