Art. 262

Articolo 262. Nel corso dell’ispezione o dell’esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari […]

 

Art. 263

Articolo 263. Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato in cancelleria con i documenti […]

 

Art. 264

Articolo 264. La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare. Se chiede un termine per […]

 

Art. 265

Articolo 265. Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute, se la parte […]

 

Art. 266

Articolo 266. La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato processo, soltanto in […]

 

Art. 267

Articolo 267. Per intervenire nel processo a norma dell’articolo 105, il terzo deve costituirsi presentando in udienza o depositando in […]

 

Art. 269

Articolo 269. Alla chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 106, la parte provvede mediante citazione a comparire […]

 

Art. 270

Articolo 270. La chiamata di un terzo nel processo a norma dell’articolo 107 può essere ordinata in ogni momento dal […]

 

Art. 271

Articolo 271. Al terzo si applicano, con riferimento all’udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166 e […]

 

Art. 272

Articolo 272. Le questioni relative all’intervento sono decise dal collegio insieme col merito, salvo che il giudice istruttore disponga a […]

 

Art. 273

Articolo 273. Se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, ne ordina la […]

 

Art. 274

Articolo 274. Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la […]

 

Art. 274 bis

Articolo 274 bis. Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa dinanzi a lui per la decisione, deve essere decisa […]

 

Art. 275

Articolo 275. Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine […]

 

Art. 276

Articolo 276. La decisione è deliberata in segreto nella camera di consiglio. Ad essa possono partecipare soltanto i giudici che […]