Articolo 708. Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorità […]
Monthly Archives: maggio 2010
Art. 709
Articolo 709. L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla […]
Art. 710
Articolo 710. Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento […]
Art. 711
Articolo 711. L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità.
Art. 712
Articolo 712. Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità.
Art. 713
Articolo 713. I coeredi possono sempre domandare la divisione (715 e seguenti, 1111 e seguenti, 2646; Cod. Proc. Civ. 784 […]
Art. 714
Articolo 714. Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo […]
Art. 715
Articolo 715. Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito (462), la divisione non può aver luogo prima […]
Art. 717
Articolo 717. L’autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i […]
Art. 718
Articolo 718. Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità, salve le disposizioni […]
Art. 719
Articolo 719. Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento […]
Art. 720
Articolo 720. Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica […]
Art. 721
Articolo 721. I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall’autorità […]
Art. 722
Articolo 722. In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche […]
Art. 723
Articolo 723. Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i […]