Articolo 187. I beni della comunione, salvo quanto disposto nell’Articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi […]
Monthly Archives: maggio 2010
Art. 188
Articolo 188. I beni della comunione, salvo quanto disposto nell’Articolo 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le […]
Art. 189
Articolo 189. I beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non […]
Art. 190
Articolo 190. I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà […]
Art. 191
Articolo 191. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta, di uno dei coniugi, per […]
Art. 192
Articolo 192. Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi […]
Art. 193
Articolo 193. La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione (417) o di inabilitazione (414) di […]
Art. 194
Articolo 194. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l’attivo e il passivo. Il […]
Art. 195
Articolo 195. Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai […]
Art. 196
Articolo 196. Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare […]
Art. 197
Articolo 197. Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei […]
Art. 210
Articolo 210. I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell’Articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni […]
Art. 211
Articolo 211. I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore […]
Art. 217
Articolo 217. Ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. Se ad uno dei […]
Art. 218
Articolo 218. Il coniuge che gode dei beni dell’altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell’usufruttuario (1001).