Art. 96

Articolo 96   Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per […]

 

Art. 97

Articolo 97   I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento […]

 

Art. 98

Articolo 98   I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire […]

 

Art. 99

Articolo 99   Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e […]

 

Art. 100

Articolo 100   Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione. La Corte […]

 

Art. 101

Articolo 101   La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

 

Art. 102

Articolo 102   La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Non possono […]

 

Art. 103

Articolo 103   Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei […]

 

Art. 104

Articolo 104   La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura […]

 

Art. 105

Articolo 105   Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i […]

 

Art. 106

Articolo 106   Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche […]

 

Art. 107

Articolo 107   I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi […]

 

Art. 108

Articolo 108   Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei […]

 

Art. 109

Articolo 109   L’Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

 

Art. 110

Articolo 110   Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l’organizzazione e il funzionamento […]