Art. 81

Articolo 81 Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio […]

 

Art. 82

Articolo 82 Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti […]

 

Art. 83

Articolo 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati […]

 

Art. 84

Articolo 84 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei […]

 

Art. 85

Articolo 85 Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente […]

 

Art. 86

Articolo 86 Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente […]

 

Art. 87

Articolo 87 Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. […]

 

Art. 88

Articolo 88 Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. […]

 

Art. 89

Articolo 89 Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono […]

 

Art. 90

Articolo 90 Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto […]

 

Art. 91

Articolo 91 Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di […]

 

Art. 92

Articolo 92 Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio […]

 

Art. 93

Articolo 93 Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani […]

 

Art. 94

Articolo 94 Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione […]

 

Art. 95

Articolo 95 Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la […]