Articolo 571. 1. L’imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione […]
c.p.p. Codice Procedura Penale
Il testo online del codice italiano di procedura penale, riportato in articoli consultabili in ordine crescente per agevolare la lettura.
Art. 572
Articolo 572. 1. La parte civile, la persona offesa, anche se non costituita parte civile, e gli enti e le […]
Art. 573
Articolo 573. 1. L’impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo […]
Art. 574
Articolo 574. 1. L’imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e […]
Art. 575
Articolo 575. 1. Il responsabile civile può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato e contro […]
Art. 576
Articolo 576. 1. La parte civile può proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi […]
Art. 577
Articolo 577. 1. La persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di […]
Art. 578
Articolo 578. 1. Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni […]
Art. 579
Articolo 579. 1. Contro le sentenze di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere è data impugnazione anche […]
Art. 580
Articolo 580. 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte […]
Art. 581
Articolo 581. 1. L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, […]
Art. 582
Articolo 582.1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella […]
Art. 583
Articolo 583. 1. Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo […]
Art. 584
Articolo 584. 1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l’atto di impugnazione è comunicato […]
Art. 585
Articolo 585. 1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti è: a) di quindici giorni, per i provvedimenti […]